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Il trust revocabile è fiscalmente inesistente

15 Aprile 2021
Il trust revocabile è fiscalmente inesistente
Redazione

Con la Risposta ad Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul delicato tema della fiscalità del trust revocabile confermando, peraltro, l’orientamento interpretativo già delineatosi.

IL CASO DI UN TRUST ESTERO

Il caso è quello di un trust estero revocabile il quale si caratterizza, in particolare, per il fatto che il disponente e il beneficiario siano lo stesso soggetto.
Di fronte all’esercizio da parte dell’Istante del potere di revoca integrale del trust, in relazione alla totalità dei beni costituenti il relativo fondo al fine di ottenerne la completa re intestazione, sorge il tema dell’eventuale assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni del (ri) trasferimento in favore dell’Istante/disponente dei beni originariamente conferiti nel trust revocabile e, ancor prima, il tema dell’eventuale assoggettamento all’imposta indiretta dell’iniziale conferimento dei beni in trust.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate affronta la questione ricordando innanzitutto che ai fini dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni, riguardo ai trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui al D.L. n. 262/2006 e al D.Lgs. n. 346/1990 evidenziando che l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni solo al verificarsi dei presupposti ivi previsti.
In particolare, nel caso di specie, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del trust e, a tal proposito, l’Amministrazione finanziaria afferma che l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicabilità dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza. Tale conclusione, trova altresì riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che «solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza».

IL TRUST REVOCABILE E’ UN TRUST INESISTENTE AI FINI FISCALI

Per concludere, appare opportuno ricordare la posizione dell’Agenzia delle Entrate sul tema dell’inquadramento di un trust revocabile sul piano fiscale, emersa dalle precedenti pronunce, sottolineando che un trust può essere considerato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi solo ove il trustee detenga un potere effettivo di amministrazione e gestione dei beni ivi apportati.
Pertanto, qualora il disponente si riservi la possibilità di esercitare qualche potere sul trust, quale è quello di revocarlo, quest’ultimo deve essere considerato come strumento meramente interposto rispetto al disponente con la conseguenza dell’imputabilità dei redditi prodotti dal trust direttamente in capo disponente.
In particolare, si assiste a una cristallizzazione dei principi emersi dalla famosa circolare n. 48/E/2007, per i quali appare ormai certo e chiaro che il trust revocabile “ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al Disponente”.

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