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Art. 177 TUIR: risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4/4/2017 n. 43/E

Relativa alla applicabilità dell’Art. 177 Tuir ad operazione di interscambio di partecipazioni nel caso in cui la società conferitaria e quella scambiata sono soggetti NON residenti.

16 Giugno 2017
Affidamento fiduciario
Redazione

Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha chiarito che, in sede di conferimento di una partecipazione, non emerge alcuna plusvalenza imponibile se il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, è pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita.

Richiamando l’art. 177 comma 2, la risoluzione ricorda che in caso di conferimenti in società, per cui la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (detta “scambiata”), ai sensi dell’Art. 2359 comma 1, n.1) cod. civ. o in caso di aumento della percentuale di controllo, le azioni o quote “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria  per effetto del conferimento”; pertanto, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, tale disciplina costituisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito  del soggetto conferente, per cui “è possibile non fare emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita (neutralità indotta)”.

Gli effetti di tale regime, pertanto sono strettamente connessi al comportamento contabile della società conferitaria.

La risoluzione chiarisce inoltre che, ai fini dell’applicazione dell’art. 177 comma 2 Tuir valgono le stesse condizioni soggettive previste dall’art. 177 comma 1 tuir riguardante la permuta di partecipazioni: il regime non si applica in caso di conferimento se il conferitario o la società conferita sono soggetti non residenti. Condizione indispensabile per l’applicazione del regime in esame è che sia la società conferitaria che quella scambiata siano SOCIETA’ DI CAPITALI RESIDENTI.

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