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Polizza vita e diritti ereditari: due realta’ da non confondere

3 Agosto 2021
Diritti ereditari
Redazione

POLIZZA VITA E DIRITTI EREDITARI: I BENEFICIARI

I beneficiari di una polizza vita e i diritti degli eredi sono posizioni da tenere ben distinte. L’individuazione dei beneficiari di una polizza sulla vita con espressioni del tipo “i miei eredi” oppure “i miei eredi legittimi”, vale solo a specificare chi saranno i beneficiari dell’indennizzo assicurativo, senza dover lasciar intendere, invece, che il desiderio del contraente fosse quello di determinare le modalità di distribuzione dell’indennizzo secondo le quote spettanti a ciascun beneficiario erede secondo le regole della successione legittima. È quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 11421/2021, facendo chiarezza sul contrasto giurisprudenziale formatosi in merito negli ultimi anni.

EREDI E BENEFICIARI DI POLIZZA VITA

In particolare, si afferma che qualora in un contratto di assicurazione il contraente indichi quali beneficiari i propri “eredi legittimi” anche se essi sono coloro che astrattamente sarebbero eredi se accettassero l’eredità, la prestazione dell’assicuratore spetta loro a prescindere dal fatto che accettino l’eredità o vi rinuncino.
Essi dividono l’indennizzo assicurativo per “teste” e non secondo quanto previsto dalla disciplina successoria
se il contraente dispone testamento senza includervi alcuna previsione circa la prestazione dell’assicuratore. Dunque il testamento è ininfluente rispetto al contratto di polizza assicurativa e i beneficiari dell’indennizzo continuano a essere coloro che sarebbero chiamati all’eredità se la devoluzione ereditaria avvenisse con le regole della successione testamentaria.

IL DIRITTO ALL’INDENNIZZO E’ UN DIRITTO IURE PROPRIO

Quanto affermato fa leva sulla tesi che il diritto dei beneficiari della polizza vita e, quindi, della prestazione dell’assicuratore, è un diritto iure proprio che deriva a loro vantaggio esclusivamente dal contratto di assicurazione e non dalla devoluzione ereditaria. Pertanto polizza vita e diritti ereditari rimangono due realtà da non confondere e l’individuazione degli eredi legittimi del contraente vale solo a specificare chi saranno i beneficiari dell’indennizzo assicurativo senza che abbiano rilevanza le norme di ripartizione dell’eredità del contraente.
Di conseguenza, non solo tra i beneficiari non si forma una comunione, ma quanto loro dovuto dall’assicuratore si ripartisce equamente per teste e non secondo le quote di partecipazione di ciascuno all’eredità del contraente. Infine, nel caso in cui un beneficiario premuoia all’assicurato, il diritto acquisito iure proprio dal soggetto premorto, per effetto della stipula della polizza, si devolve iure ereditario, alla pari di qualsiasi altro diritto al medesimo appartenente, così che la porzione dell’indennizzo assicurativo spettante al beneficiario premorto si ripartisce tra i suoi eredi secondo le regole della successione ereditaria.

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