Approfondimenti fiscalità
3 Agosto 2021

Quando il trust è fiscalmente “inesistente”

TRUST FISCALMENTE INESISTENTE

Il tema dell’irrilevanza fiscale del trust è affrontato in modo chiaro nella risposta ad Interpello n. 381 del 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate ricorda che il trust deve considerarsi fiscalmente “inesistente” in tutti quei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nel proprio atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente. In tal caso, infatti, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo rispetto ai beni conferiti nel fondo in trust, questo si configura come “struttura meramente interposta rispetto al disponente” al quale, dunque, devono continuare ad essere attribuiti i redditi che risultano prodotti dal trust solo formalmente.

LA LEGGE TRIBUTARIA: DISPOSIZIONI SUL TRUST

Con l’art. 1, commi da 74 a 76, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), il legislatore italiano ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento tributario alcune disposizioni in materia di trust, strumento tipico dei sistemi giuridici di common law, modificando l’art. 73 del TUIR e includendo i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
Tuttavia, affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare autonomamente e disporre dei beni a lui affidati dal disponente, seppur entro i limiti, naturalmente, di quanto previsto nell’atto istitutivo del trust.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 43/E del 2009, ha indicato alcune specifiche ipotesi in cui il trust è da ritenersi “inesistente in quanto interposto”, fra le quali, quelle in cui:

  • il trustee deve tenere conto, in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, delle indicazioni fornite dal disponente;
  • il trustee non può esercitare i suoi poteri “senza il consenso” del disponente o del beneficiario; – il disponente ha la facoltà di attribuire beni e redditi del trust o concedere prestiti a soggetto dallo stesso individuati;
  • “ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari”.
    In tutti questi casi, i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.
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