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Ridenominazione codici tributo – Beni culturali e opere- Rivalutazione beni d’impresa – Partecipazioni – Saldo attivo di rivalutazione

8 Luglio 2016
Affidamento fiduciario
Redazione

Si segnalano due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate:

  1. Risoluzione n. 28/E del 21/04/2016 – al fine di uniformare le modalità di versamento, tramite modello F24, delle imposte previste dall’articolo 28 bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell’articolo 39 del d.lgs. n. 346/1990, mediante l’utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere, l’Agenzia delle Entrate  ha ridenominato il codice tributo “6836” nel modo che segue: ” 6836 denominato Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere”.
  2. Risoluzione n. 30/E del 26 aprile 2016 con cui sono stati ridenominati i codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, mediante Modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, nonché per l’affrancamento  del saldo di rivalutazione. Si ricorda infatti che l’art. 1, commi da 889 a 897, legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31/12/2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Il comma 894 del citato art. 1, prevede, in particolare, che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggiore valore attribuito ai beni rivalutati siano versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere in ogni caso compensati ai sensi del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di consentire il versamento tramite F24 delle suddette imposte, L’agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributi 1811 e 1813 nel modo che segue: “1811 denominato Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni” e “1813 denominato Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo dio rivalutazione”
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