Si segnala che con l’Atto n. 314, il Governo ha dato attuazione all’art. 74 della direttiva (UE) 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio) al cui recepimento è stato delegato con l’art. 14 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025).
L’art 74 della direttiva su citata modifica la precedente direttiva (UE) 2015/849 allineandola alla sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2022 che ha annullato la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2018/843 che prevedeva un accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private. In particolare, viene stabilito che le informazioni sulla titolarità effettiva siano disponibili per le autorità competenti e le Unità di informazione finanziaria (FIU/UIF), i soggetti obbligati e coloro che dimostrano un interesse legittimo all’accesso.
Infatti, per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, l’accesso da parte del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali deve essere subordinato alla dimostrazione di un interesse legittimo.
Dunque, oltre alle Autorità preposte (Ministero, Autorità di Vigilanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità Giudiziaria) e ai soggetti obbligati, possono accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private, solo gli ulteriori soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
- Il soggetto deve dimostrare evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.
- la conoscenza della titolarità effettiva deve essere indispensabile per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata;
Viene pertanto escluso un accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche, limitandolo esclusivamente ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
Alla luce di questa importante modifica, si conferma che l’Intestazione Fiduciaria è un valido strumento per chiunque abbia bisogno di RISERVATEZZA, che resta dunque un diritto garantito e tutelato.




