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Cassazione, sentenza n. 22472 del 24/9/2018

1 Agosto 2020
Affidamento fiduciario
Redazione

Attività svolta da società fiduciaria – Appalti Pubblici – Antimafia Legge n. 55/1990 art. 17 – Fallimento.

In ordine alla disciplina normativa regolante la partecipazione delle società fiduciarie alle procedure di pubblico appalto, la Corte ricorda che, in forza del disposto di cui all’art. 17, terzo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55, “sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine determinato, salvo intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l’identità dei fiducianti”.
La ratio di tali disposizioni va ravvisata in “evidenti esigenze di trasparenza e soprattutto prevenzione di fenomeni criminosi legati anche all’utilizzo di siffatte società in rapporto ai contratti con la pubblica amministrazione (v. C. Stato n. 5279-12). Donde il principio per cui la normativa antimafia di cui al capo secondo della L. n. 55 del 1990 – sotto il quale sono rubricati gli art. 17 e 18 – vale per tutti i contratti mediante i quali l’amministrazione si assicura l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi”.

Riguardo al rapporto tra l’interposizione fiduciaria nei pubblici appalti e le vendite fallimentari – in particolare, in ordine all’ambito applicativo del citato art. 17, terzo comma, della Legge n. 55/1990 – la Corte afferma il principio secondo cui “la L. 19 marzo 1991 n. 55, art. 17, comma 3, in tema di divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti non si applica alle procedure competitive di vendita svolte in ambito fallimentare”. In dettaglio, secondo la Corte, l’inapplicabilità dii tale disposizione alle procedure di vendita fallimentare discende dl fatto che dette procedure, a differenza degli appalti pubblici, sono dirette a perseguire la convenienza economica della vendita in rapporto al soddisfacimento delle pretese creditorie e non anche la trasparenza e la prevenzione di fenomeni criminosi.

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