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Finanziamenti effettuati dai soci tramite società fiduciarie

Beni in godimento ai soci – D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011.

29 Ottobre 2015
Affidamento fiduciario
Redazione

Assofiduciaria, con Comunicazione 2013-067 diretta alle associate, ha confermato quanto già aveva in precedenza chiarito, ossia il fatto che le società fiduciarie non sono interessate dagli obblighi di comunicazione relativi ai beni concessi in godimento ai soci.

Infatti, tali adempimenti debbono essere assolti dalla società partecipata o dall’effettivo socio cui è attribuito il bene. Peraltro si tratta di operazioni che non prevedono il coinvolgimento delle società fiduciarie, in quanto sia la società partecipata che il socio, sono in grado di adempiere ai propri obblighi e, in linea di principio, si conoscono reciprocamente.

Con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni di finanziamento, Assofiduciaria rileva che anche per tale ipotesi, le società fiduciarie, per eventuali finanziamenti effettuati per conto dei propri fiducianti, non sono tenute alle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, risultando obbligati, ai sensi del Provvedimento n. 2073194904, i soli soggetti che esercitano attività di impresa per i finanziamenti ricevuti dai loro soci e fondatori. Tuttavia non può escludersi un coinvolgimento delle società fiduciarie’ in quanto la società tenuta alla comunicazione e che ha ricevuto il finanziamento tramite fiduciaria, non conoscendo l’identità del fiduciante, potrebbe chiedere alla società fiduciaria il nome del fiduciante, al fine di adempiere agli obblighi comunicativi.

Al riguardo, Assofiduciaria ritiene che le società fiduciarie debbano astenersi dal fornire alle società inomi dei fiducianti, salva un’espressa autorizzazione del fiduciante a fornire tale comunicazione’ Ed invero, non è dato rinvenire un obbligo a carico delle società fiduciarie di fornire una simile segnalazione ad un soggetto privato, potendo la riservatezza fiduciaria essere superata solo nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria o 8li altri soggetti pubblicì previsti dalla legge.

La società partecipata,per adempiere ai propri obblighi, potrebbe eventualmente inserire i dati della società fiduciaria quale socio che ha effettuato il finanziamento.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli ordinari poteri di accertamento, potrebbe allora richiedere alla società fiduciaria di fornire in nome del fiduciante.

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