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“Cointestazione” non equivale a “Comproprieta’”

1 Agosto 2020
Affidamento fiduciario
Redazione

Con l’ordinanza n.21963 del 03/09/2019 la Cassazione, confermando le sue decisioni del 2018,2008, 2000 e 1981, ha stabilito che, qualora un soggetto intestatario di un conto corrente bancario o di un dossier titoli fa cointestare ad altri soggetti tali rapporti, costoro NON diventano comproprietari del denaro giacente sul conto corrente né dei valori mobiliari contenuti nel dossier: i nuovi soggetti sono solo legittimati ad effettuare operazioni sul conto corrente o sul dossier titoli, con effetto liberatorio per la banca.
La Cassazione sostiene che il trasferimento del credito nei confronti della banca, da parte dell’intestatario, necessita di un contratto di cessione, perché non è sufficiente cointestare il credito.

Da ciò ne consegue che se un conto corrente è cointestato ad A e B, ma è dimostrabile che i versamenti li ha fatti solo A, B non è proprietario della metà della giacenza. Per esserlo, A deve cedere o donare a B parte o tutto il credito verso la banca.

Si vedano gli artt. 1854 e 1298, 2° comma, del codice civile.

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