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Finanziamento soci con delibera assembleare recante la firma dei soci: Imposta di registro proporzionale al 3%

16 Marzo 2020
Affidamento fiduciario
Redazione

La sentenza della Suprema Corte – Cass n. 1951 del 24 gennaio 2019 ha stabilito che: “deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con conseguente applicazione dell’imposta di registro con aliquota pari al 3%, il verbale dell’assemblea, debitamente firmato dai soci, che contiene la delibera di concessione alla società di una somma a titolo di finanziamento infruttifero da parte del socio”.
Ripercorriamo brevemente il tema dei versamenti dei soci alla luce di tale sentenza.

I versamenti effettuati dai soci a favore della società, possono essere distinti in :
apporti effettuati a titolo di finanziamento e, in questo caso, la società iscrive in bilancio un debito verso il socio che dovrà essere rimborsato, salvo rinuncia;
apporti effettuati in conto capitale e, in questo caso, la società li iscrive in una riserva che concorre ad incrementare il patrimonio netto della stessa; il socio non ha diritto ad alcuna restituzione.
La differenza tra finanziamenti e versamenti in conto capitale è sostanziale e ne derivano obblighi diversi ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

I finanziamenti soci possono risultare:
da una scrittura privata firmata dalla società e dal socio, che deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate nel termine fisso dei 20 giorni dalla data di stipula dell’atto, versando contestualmente l’imposta di registro del 3%;
da scambio di corrispondenza o da un accordo verbale ed in questo non vi è l’obbligo di registrazione all’Agenzia delle Entrate. Attenzione però, se l’esistenza di tale finanziamento viene successivamente richiamata in una atto pubblico soggetto a registrazione, dovrà essere applicata e versata l’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 (rif. normativo: Art 22 co. 1 D.P.R. 131/1986: “se in atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”)
Con la sentenza sopra segnalata, la Cassazione ha stabilito che anche il verbale di assemblea, debitamente firmato dai soci, contenente la delibera che concede alla società una somma a titolo di finanziamento infruttifero, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 3%.

I versamenti effettuati a titolo di conferimenti in conto capitale risultanti dal verbale di assemblea sono anch’essi assoggettati a registrazione in termine fisso, ma scontano l’imposta di registro in misura fissa (art. 4 lett. a n. 6 Tariffa, Parte 1 D.P.R. n. 131/1986).
Se effettuati mediante scambio di corrispondenza non sono soggetti a registrazione.

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