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Gli strumenti per il passaggio generazionale. Parte seconda: i patti di famiglia.

12 Ottobre 2022
Patto di famiglia e benefici fiscali
Redazione

Introdotto nel Codice civile dalla Legge n. 55/2006, il patto di famiglia rappresenta il primo tentativo del legislatore di ammorbidire il vincolo dettato dal divieto dei patti successori al fine di “facilitare” il passaggio generazionale dell’impresa a conduzione familiare (la quale è la forma imprenditoriale più diffusa nel territorio italiano).
Il patto di famiglia è un contratto inter vivos attraverso il quale l’imprenditore trasferisce a titolo gratuito la propria azienda o le proprie quote societarie ai suoi discendenti. Lo scopo, in particolare, è quello di realizzare detto trasferimento a favore del successore designato dall’imprenditore con l’obbligo di liquidare gli altri legittimari con una somma di denaro pari al valore delle quote da questo ricevute.
Il vantaggio del patto di famiglia, dunque, è la possibilità di individuare il discendente più idoneo, o più interessato, alla prosecuzione dell’impresa attribuendo carattere definitivo all’assegnazione a tutela della continuità aziendale. Quanto ricevuto dai contraenti, infatti, non può essere soggetto a collazione o ad azione di riduzione cristallizzando, così, il valore della società alla data di stipula.
La ratio di questo strumento, dal punto di vista del legislatore, è quella di assicurare che la stabilità e la continuità di un’impresa già operante sul mercato non venga compromessa dalle vicende successorie che coinvolgono i beni produttivi, al fine di soddisfare il superiore interesse al mantenimento dei livelli occupazionali e al buon funzionamento del sistema economico.
Sotto il profilo fiscale, il trasferimento operato tramite il patto di famiglia è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni. L’art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/90, tuttavia, condiziona tale esenzione a determinate condizioni:
• il trasferimento delle partecipazioni garantisca l’acquisizione o integrazione del requisito del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c.;
• gli assegnatari continuino ad esercitare l’attività d’impresa o detengano il controllo nella stessa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e che, inoltre, rendano manifesta tale intenzione mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione.
Sebbene sia senz’altro apprezzabile lo sforzo del legislatore di agevolare il passaggio generazionale dell’impresa, mostrandosi sensibile a questo importantissimo tema, il patto di famiglia presenta altresì alcune criticità che meritano di essere prese in considerazione:
• alla stipula del contratto è richiesta obbligatoriamente la partecipazione di tutti i legittimari il che, per vari motivi, non è sempre di facile realizzazione (si pensi, ad esempio, a tensioni familiari preesistenti o, più banalmente, al caso in cui i legittimari abitino in posti molto lontani tra loro);
• gli assegnatari hanno l’obbligo di liquidare nell’immediato i discendenti non assegnatari il che, per questioni di disponibilità finanziarie, potrebbe non essere agevole;
• gli assegnatari possono essere scelti solo tra i discendenti dell’imprenditore rimanendo dunque esclusi il coniuge, gli ascendenti o, anche, fratelli e sorelle;
• Lo strumento é volto esclusivamente al trasferimento della proprietà tralasciando completamente gli aspetti relativi alla governance e all’amministrazione della società i quali, tuttavia, sono di fondamentale importanza per il buon andamento e prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

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