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12 Luglio 2019
Affidamento fiduciario
Redazione

SOFIR FIDUCIARIA SRL, rilevando che il D. Lgs 42/2018, di recepimento della direttiva 2016/1164/Ue (c.d. ATAD), ha modificato, tra l’altro, i criteri per l’assoggettamento delle ue”]società di gestione di partecipazioni (holding) agli obblighi comunicativi all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria., fornisce, sia alle società holding che ai professionisti, i servizi necessari per adempiere alle suddette disposizioni normative

Infatti, in linea con le nuove definizioni di “intermediari finanziari”, “società di partecipazione finanziaria” e “società di partecipazione non finanziaria” valide ai fini fiscali, è stato interamente sostituito l’art.10 comma 10 del DLgs. 141/2010, a norma del quale tali obblighi comunicativi permangono in capo:

– alle società di partecipazione non finanziaria che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (art.162-bis comma 1 lett. c) n. 1 del TUIR);
– ai soggetti assimilati che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all’art.3 comma 2 del DM 53/2015 (art. 162-bis comma 1 lett. c) n. 2 del TUIR), anche se esclusi dagli obblighi dell’art. 106 del DLgs. 385/95.

La modifica non muta l’ambito soggettivo delle comunicazioni finanziarie come definito dall’Allegato al provv. 22 dicembre 2005, ma uniforma i criteri per l’individuazione delle holding di partecipazione obbligate ai nuovi criteri definiti ai fini fiscali.
L’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (es. crediti finanziari), unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale (comma 3 del citato art. 162-bis). 

Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo comunicativo, con la comunicazione del 14 marzo u.s., l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il riferimento al periodo d’imposta 2018 vada legato all’ approvazione del relativo bilancio nell’anno successivo (2019), cosicché gli obblighi comunicativi sorgeranno con riferimento al mese in cui verrà approvato il bilancio 2018: ipotizzando l’approvazione nel mese di luglio 2019, la prima comunicazione mensile dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2019.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento!

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