Segnaliamo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 22 gennaio 2015 in tema di “Incentivi all’investimento in start-up innovative in caso di sottoscrizione di quote peril tramite di società fiduciarie”. L’Agenzia ha rilevato, fra le altre cose, che “l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante. Come evidenziato, infatti, dalla sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati. In particolare, come chiarito con circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell’interesse del socio fiduciante, nei limiti dell’accordo-mandato con questi concluso. La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n.6478 del 10 dicembre 1984 della cassazione civile) con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi. L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sè non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina”.
Registro dei Titolari Effettivi: buone notizie!
Si segnala che con l'Atto n. 314, il Governo ha dato attuazione all’art. 74 della direttiva (UE) 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio) al cui recepimento è stato delegato con l’art. 14 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025). L'art 74 della...



