Le regole
Intestazione fiduciaria e fiscalità
INTESTAZIONE FIDUCIARIA E FISCO: LA TRASPARENZA FISCALE
Lo status di effettivo proprietario svolge i suoi effetti tanto nei rapporti interni (fiduciante-società fiduciaria) quanto nei rapporti tributari che quindi vanno ad incidere direttamente sulla proprietà effettiva e non su quella apparente, determinando, da un punto di vista fiscale, l’applicazione del regime dell’effettivo proprietario.
I redditi originati dall’amministrazione di beni e diritti conferiti alla fiduciaria, sono quindi direttamente imputati ai fiducianti e tassati secondo quanto prevede la legge in base alla tipologia di tassazione e dei beni amministrati.
Le società fiduciarie sono cioè soggetti che hanno un regime fiscale trasparente e i redditi originati dell’amministrazione di beni e diritti sono direttamente imputati ai fiducianti.
Qualora i beni trasferiti alla società fiduciaria siano attività finanziarie, il fiduciante può optare per il regime fiscale amministrato o gestito, che consente alla fiduciaria di operare come sostituto d’imposta, sollevandolo da ogni adempimento fiscale, come l’indicazione in dichiarazione dei redditi degli investimenti finanziari.
Nel caso in cui tali attività siano all’estero, inoltre, il regime amministrato permette di non compilare il quadro RW: la relativa disciplina è prevista dall’art. 4, comma 3, del D.L. 167/1990, per il quale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, non sussistono gli obblighi di monitoraggio. È condizione necessaria, peraltro, che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Naturalmente, l’esonero compete a partire dal momento della sottoscrizione del contratto di affidamento fiduciario e solo fino alla sua risoluzione.